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Decreto imballaggi: non piace a tutti

By Massimiliano CassinelliUpdated:2 Ottobre 20268 Mins Read2 Ottobre 2026
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Il Decreto Imballaggi modifica gli obblighi per il packaging dei prodotti monouso: i produttori sono pronti, ma il mercato valuta i costi

Con l’approvazione, da parte della Camera, del cosiddetto  decreto imballaggi (DL 143/2026), per molti dei prodotti monouso si ridimensione l’obbligo di utilizzare imballaggi compostabili. Il testo, infatti, sospende temporaneamente l’obbligo per numerosi prodotti ortofrutticoli preconfezionati:

  • Albicocche
  • Avocado
  • Fragole
  • Kiwi
  • Lamponi
  • Mele mature
  • Mirtilli
  • Pere
  • Pesche
  • Uva da tavola

Ma l’esenzione riguarda anche una serie di ortaggi: come insalate ai pomodori, broccoli, zucchine, erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e prodotti di quarta gamma.

Il provvedimento conferma invece l’obbligo di impiego di materiali certificati biodegradabili e compostabili per specifiche categorie di imballaggi monouso in materiale plastico destinati ai settori della ristorazione, dell’ospitalità e del catering. Rientrano nel campo di applicazione della normativa gli imballaggi per alimenti e bevande destinati al consumo all’interno delle strutture ricettive e di somministrazione, le confezioni monodose per condimenti alimentari nonché i contenitori monouso per prodotti cosmetici e per l’igiene personale distribuiti dalle strutture alberghiere e ricettive. Per queste ultime categorie è inoltre previsto che anche il contenuto sia conforme ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità previsti dagli standard di certificazione applicabili.

Il quadro normativo contempla specifiche deroghe per determinate tipologie di imballaggio, qualora risultino necessarie al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, sterilità e igiene in ambito sanitario e assistenziale. Sono altresì escluse alcune confezioni primarie fornite unitamente a preparazioni alimentari pronte per l’asporto e destinate al consumo immediato, laddove tali soluzioni di packaging risultino funzionali alla corretta conservazione, protezione e distribuzione del prodotto alimentare.

Assobioplastiche approva il Decreto

Il provvedimento, ovviamente, deve ancora essere valutato a livello europeo. Ma, nel frattempo, le opinioni sono fortemente contrastanti. Assobioplastiche, in particolare, ha espresso  “grande soddisfazione per il passaggio storico compiuto con il Decreto Legge” poiché l’Italia è “l’unico Paese europeo ad aver colto un’importante opportunità offerta dal Regolamento UE 40/2025 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)”. L’Associazione, nel proprio memoriale, ha evidenziato:

  1. Il settore delle bioplastiche compostabili è pronto Le disposizioni del d.l. n. 143/2026 riguardano applicazioni per imballaggi (ad es. nel settore ortofrutticolo) che sono già oggi prodotte e vendute in bioplastica compostabile. Non ci sono, quindi, difficoltà nella produzione o nell’approvvigionamento di tali imballaggi. Il costo di tali tipologie di imballaggi in bioplastica compostabile è paragonabile a quello di analoghi imballaggi in plastica tradizionale. Eventuali differenze minimali nel costo del prodotto finito (nell’ordine di 1-2 punti percentuali) potranno ulteriormente ridursi grazie alle economie di scala e in ogni caso risultano ampiamente compensate dai vantaggi per l’ambiente e per il riciclo dei rifiuti organici.
  2. La riconversione delle aziende al compostabile è immediata Si ricorda che la normativa europea (PPWR) mette al bando una serie di applicazioni di imballaggio in plastica. Il d.l. n. 143/2026 coglie l’opportunità di “salvare” alcune filiere industriali del mondo della plastica tradizionale, che possono agevolmente convertirsi alla bioplastica compostabile utilizzando gli stessi macchinari e analoghi processi produttivi.
  3. L’impatto sul settore della plastica tradizionale è minimale La produzione a regime delle applicazioni di imballaggio in plastica oggetto dell’obbligo di compostabilità ha un volume stimato di 100.000 tonnellate all’anno, indicativamente pari al 5% dell’intero volume degli imballaggi in plastica tradizionale (circa 2,5 milioni di tonnellate all’anno): si tratta, quindi, di quantitativi del tutto residuali.
  4. Il testo rispetta delicati equilibri e ha convinto l’UE Il d.l. n. 143/2026 è stato partorito dopo un lungo confronto ed è frutto di equilibri estremamente delicati. La norma ha come noto superato anche il vaglio della procedura europea di notifica (TRIS) e il testo del decreto-legge tiene già conto dei commenti che sono stati formulati dall’Europa in tale sede. Eventuali modifiche sostanziali alle disposizioni contenute nel decreto legge potrebbero incrinare irrimediabilmente i suddetti equilibri e comunque comporterebbero l’obbligo di rinotificare il testo secondo la procedura europea. Con il rischio insostenibile di far “saltare” la norma italiana, lasciando così riemergere i divieti imposti dal PPWR che comporterebbero la scomparsa di interi settori produttivi.

 

Le perplessità di Confcommercio

Decisamente meno favorevole il giudizio espresso da Confcommercio, che evidenzia l’aumento di costi a carico dei consumatori:

“Una prima componente è rappresentata dal differenziale di prezzo tra gli imballaggi attualmente utilizzati e le corrispondenti soluzioni biodegradabili e compostabili certificate. Tale differenziale può assumere particolare rilievo nei contesti caratterizzati da elevati volumi di utilizzo e da un basso valore unitario del singolo imballaggio, nei quali anche incrementi contenuti del costo per unità possono tradursi, su base annua, in oneri complessivamente significativi. In assenza di una quantificazione contenuta nella relazione tecnica, può essere comunque effettuata una prima valutazione dell’ordine di grandezza dell’impatto economico potenziale del provvedimento. Nel 2024 sono stati immessi al consumo in Italia circa 2,31 milioni di tonnellate di imballaggi in plastica e bioplastica compostabile. Sulla base dei dati disponibili relativi alle tipologie di confezionamento e ai relativi canali di utilizzo, si può prudenzialmente ipotizzare che le quattro categorie interessate dal decreto rappresentino un quantitativo nell’ordine di 130 170 mila tonnellate annue, assumendo quale valore centrale circa 150 mila tonnellate. 2 Considerando, a fini meramente estimativi, un valore medio dell’imballaggio finito pari a circa 3 euro/kg, il valore complessivo annuo delle forniture potenzialmente interessate risulterebbe nell’ordine di 450 milioni di euro. In tale scenario, anche assumendo differenziali di costo dell’imballaggio compostabile significativamente inferiori a quelli riscontrabili sul mercato delle relative materie prime, l’impatto economico potrebbe risultare rilevante: una maggiorazione media del 20 per cento determinerebbe un costo incrementale nell’ordine di 90 milioni di euro annui; con un differenziale del 30 per cento, l’onere raggiungerebbe circa 135 milioni di euro, mentre con un differenziale del 40 per cento si collocherebbe intorno a 180 milioni di euro annui. Si tratta, naturalmente, di una simulazione e non di una quantificazione ufficiale, resa necessaria dall’assenza, nella relazione tecnica, di una specifica valutazione degli effetti economici del provvedimento sulle imprese. La simulazione evidenzia tuttavia come, anche assumendo parametri prudenziali, il nuovo obbligo possa determinare un aggravio nell’ordine delle decine e, nello scenario centrale, di oltre cento milioni di euro annui per l’insieme della filiera interessata. A tali oneri devono aggiungersi i costi organizzativi e amministrativi di adeguamento, connessi alla sostituzione delle referenze non conformi, alla ricerca e qualificazione di nuovi fornitori, alla revisione dei capitolati di acquisto, alla verifica della documentazione e delle certificazioni, all’aggiornamento dei sistemi gestionali e logistici e alla riorganizzazione dei processi di approvvigionamento. Tali oneri possono assumere un’incidenza particolarmente significativa per le imprese di minori dimensioni, caratterizzate da una minore capacità di assorbimento dei costi fissi di adeguamento. La stessa disciplina europea mostra, peraltro, attenzione alla sostenibilità degli obblighi per le microimprese, prevedendo, con riferimento a specifici formati di imballaggio, la possibilità di deroghe qualora non risulti tecnicamente fattibile prescindere dal loro utilizzo o accedere alle infrastrutture necessarie per sistemi alternativi. Ulteriori costi possono derivare dalla necessità di gestire scorte già presenti nei magazzini, ordini già effettuati e contratti di fornitura già conclusi, soprattutto laddove gli operatori siano costretti ad anticipare la sostituzione di prodotti non più utilizzabili o a rinegoziare rapporti commerciali già definiti. In assenza di un’adeguata disciplina transitoria, ciò potrebbe determinare anche la dismissione anticipata di imballaggi ancora pienamente utilizzabili sotto il profilo funzionale, con conseguenze economiche per le imprese e con un effetto difficilmente conciliabile con gli stessi obiettivi di prevenzione e riduzione dei rifiuti. Merita attenzione anche l’evoluzione dei costi propri della filiera degli imballaggi compostabili. Dal 1° luglio 2026 il Contributo ambientale CONAI applicabile agli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile è passato da 130 a 246 euro per tonnellata. Tale variazione non costituisce, di per sé, una misura del costo incrementale direttamente imputabile al decreto, ma rappresenta un ulteriore elemento da considerare nella valutazione delle dinamiche economiche del segmento produttivo sul quale il provvedimento interviene. A questi elementi si aggiunge il rischio economico connesso alla non conformità. Il decreto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro e, ricorrendo le 3 condizioni stabilite dalla disposizione, la possibilità di elevare fino al quadruplo il massimo edittale, con applicazione delle sanzioni a decorrere dal 1° gennaio 2030. Ciò rende necessario individuare con chiarezza le responsabilità dei diversi soggetti della filiera e assicurare un’adeguata tutela agli operatori che abbiano diligentemente fatto affidamento sulla documentazione attestante la conformità degli imballaggi fornita dai soggetti a monte. La valutazione dell’impatto economico della misura non può, peraltro, essere condotta considerando il mercato italiano in maniera isolata. Gli operatori interessati agiscono all’interno del mercato unico e competono con imprese soggette alle discipline applicabili negli altri Stati membri. Un eventuale differenziale regolatorio può quindi tradursi anche in un differenziale di costo e incidere sulle condizioni concorrenziali delle imprese operanti sul mercato nazionale. Proprio alla luce degli oneri potenzialmente derivanti dal nuovo obbligo, appare pertanto necessario verificare se la scelta compiuta dall’Italia trovi riscontro negli altri ordinamenti europei o rappresenti, invece, l’esercizio sostanzialmente isolato di una facoltà che il Regolamento (UE) 2025/40 rimette alla discrezionalità degli Stati membri. Tale confronto costituisce un ulteriore elemento per valutare la proporzionalità complessiva della misura e i suoi possibili effetti sulla competitività delle imprese”.

decreto imballaggi DL 143/2026 monouso packlaging
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Massimiliano Cassinelli

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