Al via la promozione della realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, innovativi o con costi elevati di esercizio. Dal 13 agosto e fino al 13 settembre saranno approvate dal Ministero, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che disciplineranno modalità e tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Impianti a fonti rinnovabili, innovativi o con costi elevati di esercizio. Saranno promossi dal Decreto FER2, e dalle regole operative che disciplineranno modalità e tempistiche di riconoscimento degli incentivi.
Il Decreto FER2 è entrato in vigore il 13 agosto 2024, quasi in sordina. Entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.
Cosa promuove il Decreto FER2?
Il decreto promuove la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, innovativi o con costi elevati di esercizio.
L’obiettivo è quello dell’innovazione e del ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.
La finalità del decreto, in particolare, è quella di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili, innovativi o con costi di generazione elevati attraverso la definizione di incentivi che stimolino la competitività e che consentano di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
Chi può accedere agli incentivi?
Possono accedere agli incentivi gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari, termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici, floating, alimentati da energia mareomotrice.
Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l’accesso agli incentivi.
Possono accedere alle procedure competitive gli impianti a fonti rinnovabili che rispettino i seguenti requisiti:
- possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
- preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva:
- rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2 del decreto;
- rispetto dei requisiti dimensionali e costruttivi.
Circa i requisiti dimensionali e costruttivi:
- Impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300kW elettrici;
- Impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
- Impianti solari termodinamici;
- Impianti eolici off-shore; impianti eolici off-shore floating ovvero impianti eolici off-shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
- Impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.
Circa i requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2 del decreto va fatta un’analisi diversa a seconda se si tratti di:
- Impianti a biogas;
- Impianti a biomassa;
- Impianti geotermoelettrici tradizionali con innovazioni;
- Impianti geotermoelettrici a emissioni nulle;
- Impianti solari termodinamici;
- Impianti fotovoltaici floating;
Le istanze di partecipazione devono essere inviate al GSE
Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi potranno essere inviate al GSE allegando l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento e la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti.
Ricevuta la documentazione il GSE – prima della chiusura della procedura – verificherà la completezza dell’istanza di partecipazione dandone comunicazione degli esiti al soggetto istante. Successivamente alla chiusura della procedura verrà esaminata la documentazione trasmessa. Nel termine di pubblicazione della graduatoria verrà conclusa la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione agli incentivi.
In esito ad ogni procedura il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, formerà una graduatoria che terrà conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento. L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante.
Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di ribasso percentuale offerto, i seguenti ulteriori criteri di priorità:
- Impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’articolo 20 e 23 del decreto legislativo n.199 del 2021;
- Anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
È opportuno, dunque, una volta verificati i requisiti, non attendere troppo prima di inviare istanza di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi. Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 conviene, sia dal punto di vista green sia dal punto di vista della realizzazione di impianti competitivi a fonti rinnovabili e innovativi.
Maria Chiara Di Carlo
Per qualsiasi chiarimento circa i possibili incentivi relativi al proprio caso specifico sarà possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com