Una interessanti novità proposte dal Piano Transizione 5.0 riguarda la possibilità fruire del credito d’imposta anche per gli impianti di produzione dell’energia termica. Proprio per la novità legata a questa agevolazione, la Circolare operativa 16 agosto 2024 , n. 25877 – Transizione 5.0, contenente le linee guida per l’attuazione del Piano Transizione 5.0, dedica un intero paragrafo , ovvero il 3.5.3, agli “Impianti di produzione di energia termica”. La Circolare operativa spiega che il “dimensionamento dovrà essere eseguito sulla base del fabbisogno termico necessario per la specifica attività a cui il dispositivo è destinato“.
In particolare, continua il documento, “tale fabbisogno dovrà essere indicato nella certificazione di cui all’art. 14 del DM “Transizione 5.0”. Il consumo elettrico necessario ad alimentare il suddetto generatore “non potrà eccedere in ogni caso l’energia elettrica equivalente calcolata tramite le formule e i fattori di conversione”.
Viene inoltre specificato che “il calore prodotto dovrà essere utilizzato nel processo produttivo”. Questo significa che i generatori di calore non possono essere “destinati al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria”. Inoltre il calore prodotto “non potrà comunque essere ceduto a terzi o dissipato”.
Generatori di calore si, ma da energia rinnovabile
Un altro aspetto da prendere in considerazione riguarda le modalità di produzione dell’energia elettrica impiegata per alimentare i generatori di calori. Spetta infatti all’azienda il compito di verificare che l’energia elettrica che alimenta l’impianto di produzione di energia termica sia rinnovabile.
Per questa ragione, come si legge nella Circolare operativa del 16 agosto, l’impresa beneficiaria dovrà essere “intestataria, per la struttura produttiva sul quale è installato l’impianto, di un contratto di energia elettrica con una percentuale di energia approvvigionata dal fornitore di provenienza da fonti rinnovabili che sia congrua rispetto al suindicato consumo elettrico, attraverso il ricorso all’annullamento di garanzie di origine”. Una richiesta da valutare con estrema attenzione, soprattutto in virtù del fatto che la Circolare stessa non quantifica, con una percentuale chiara, quale debba essere il valore dell’energia rinnovabile per essere considerato “congruo”.
In alternativa, la stessa circolare, ammette l’agevolabilità del generatore di calore, se l’azienda ha “installato presso la struttura produttiva un impianto di produzione a fonti rinnovabili in grado di coprire almeno l’intero carico del dispositivo installato”.
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