Le recenti evoluzioni normative in materia di gestione dei rifiuti e dell’introduzione del nuovo sistema di contabilità e tracciabilità dei rifiuti RENTRI, hanno delineato e chiarito nuovi indirizzi operativi e gestionali. Importanti chiarimenti s’impongono quindi sulla gestione degli imballaggi terziari, con particolare riferimento ai pallet.
Secondo quanto stabilito dall’art. 218, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), i pallet rientrano infatti a pieno titolo nella categoria degli imballaggi. È invece l’art. 221, comma 1 a stabilire che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili della loro corretta gestione ambientale. Il T.U. disciplina, quindi, la corretta gestione degli imballaggi immessi sul mercato nazionale e dei rifiuti di imballaggio debba essere garantita dagli operatori delle rispettive filiere in base al principio della “responsabilità condivisa”.
Il destino di un pallet usato
Il destino di un pallet usato dipende quindi dall’intenzione del suo detentore e dalle modalità di gestione. Secondo l’articolo 218, comma 1, lettera f), un pallet usato non è classificato come rifiuto se può essere riutilizzato immediatamente, senza necessità di riparazione, oppure se viene affidato in riparazione con un contratto di conto terzi, garantendone così il ritorno al proprietario una volta ripristinata la funzionalità originale. Diverso è il caso in cui il pallet non sia più utilizzato: se un produttore o utilizzatore decide per qualsiasi motivo di liberarsene, il pallet viene assoggettato alla normativa sopra indicata e deve essere affidato a un operatore autorizzato per il trasporto e il recupero, perché l’imballaggio rientra nella categoria dei rifiuti. Lo stesso vale quando viene inviato in riparazione senza un contratto che ne assicuri la restituzione, impedendo di dimostrarne il riutilizzo da parte del detentore originale.
Selezione, cernita e riparazione dei pallet
Selezione, cernita e riparazione dei pallet rientrano invece nel quadro normativo della Parte IV del D.Lgs.152/2006 configurandosi come “preparazione per il riutilizzo”, includendo quindi tutte le operazioni che consentono ai materiali di essere reimpiegati senza ulteriori trattamenti. Le aziende che ritirano pallet usati per ripararli o rigenerarli svolgono un’attività che può rientrare nella gestione dei rifiuti, in particolare nelle operazioni di recupero R13 e R3, con obblighi specifici di tracciabilità e autorizzazione.
“Alla luce dei recenti aggiornamenti normativi, si raccomanda fortemente alle aziende di garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, anche in relazione al sistema RENTRI – spiega Marco Barragato di Barragato srl, consulente ambientale di Relicyc, azienda attiva nel riciclo delle materie plastiche e legno con oltre 40 anni di esperienza nel settore –. Il mancato rispetto degli obblighi autorizzativi può infatti comportare sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, con conseguenze che vanno da ammende da 2.600 a 26.000 euro fino all’arresto da tre mesi a un anno, oltre a sanzioni accessorie per la mancata tenuta della documentazione obbligatoria (Formulari, RENTRI, MUD)”.