Il DL Energia è legge, lo ha reso noto il 5 febbraio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Un provvedimento che vale oltre 27 miliardi di investimenti per sostenere le imprese nel percorso di decarbonizzazione.
Proprio nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il DL Energia disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile.
Sono inoltre definiti criteri e modalità per la concessione dei contributi nell’ambito della “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Nel Titolo II del DL Energia le disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili, inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile. Si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Mentre nel Titolo III le disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche. Associazioni che possono essere composte anche da aziende o attività commerciali che scelgano autonomamente di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le disposizioni relative si applicheranno fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2500 GWh/anno.
DL Energia: Incentivi per la condivisione dell’energia
Gli incentivi si applicheranno a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, ove la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, risulti non superiore a 1MW. Le comunità energetiche rinnovabili dovranno risultare già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio. Prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI.
Gli impianti dovranno possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale. Inclusi i criteri di sostenibilità necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Warm” (“non arrecare un danno significativo”) nato per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.
Concessione dei benefici PNRR. Soggetti beneficiari ed interventi ammissibili
I beneficiari della misura PNRR -in virtù dell’art.14, comma 1, lettera e) del D.L.n.199 del 2021 – sono le comunità energetiche rinnovabili.
Potranno essere ammesse al contributo in conto capitale le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili (inclusi i potenziamenti) se l’avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario.
Inoltre se vi è possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto.
Infine se vi è il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.
Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il Ministero individuerà un soggetto funzionalmente indipendente dal Ministero e dal GSE e non sarà in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura. Sarà dotato di rilevante esperienza nell’analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell’energia e dell’ambiente. Sarà tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio. Infine dovrà redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2025 e una relazione di valutazione finale entro il 31 marzo 2027. Entro i medesimi termini i predetti documenti saranno trasmessi al Ministero che provvederà a renderli pubblici sul proprio sito Internet.
È evidente quanto sarà cruciale avvalersi dell’ausilio di validi professionisti, affinché sia l’analisi economico/quantitativa sia le relazioni di valutazione siano perfetti indicatori di quanto le diverse ed importanti opportunità siano state colte al meglio.
Maria Chiara Di Carlo
Per impostare in modo proficuo l’avvio di ciascun progetto sarà possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com.